Art. 8.

      1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Procedura concorsuale). - 1. Il concorso per esami per la nomina a dirigente superiore di cui all'articolo 9 è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.
      2. L'esame si svolge secondo le modalità previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni, e consiste in tre prove scritte nelle seguenti materie:

          a) diritto penale;

          b) procedura penale;

          c) diritto amministrativo.

      3. Il punteggio dell'esame è espresso in sessantesimi. La votazione finale è data

 

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dalla media dei voti riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il candidato che non consegue almeno la votazione di trenta sessantesimi in ogni prova.
      4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati dichiarati tre volte non idonei».